Statuto
La Fondazione "Guido ed Elena Carretta" è un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, come da decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto in data 27 settembre1994 n. 2373.
Essa trae origine dal Testamento 19 ottobre 1963 e pedissequi codicilli rispettivamente in data 28 ottobre 1963 e 25 ottobre 1964 del defunto Aldo Carretta pubblicato con verbale 5 ottobre 1965 n. 32489 di Repertorio del Notaio Dott. Galanti di Treviso, ivi registrato il 20 ottobre 1965 al n. 5562 volume 220 atti pubblici.
Da tali tavole testamentarie viene tratto lo scopo della fondazione.
Essa pertanto non persegue finalità di lucro ed intende operare nell'ambito dei servizi educativi e assistenziali coerentemente con i principi desumibili dalla volontà del fondatore. La Fondazione Guido ed Elena Carretta conformemente ai principi e ideali del fondatore Aldo Carretta e mantenendo fermi i principi espressi all’atto della sua creazione, intende ora adottare il presente statuto anche in adesione ai principi espressi dal D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) mantenendo ferma la facoltà di assumere la denominazione e qualifica di ente filantropico e di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Art. 1) – Denominazione, natura, sede e durata 1. La Fondazione assume la denominazione di “GUIDO ED ELENA CARRETTA”. Solo a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le locuzioni “Ente filantropico”, “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”. 2. La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, la propria attività nel perseguimento degli scopi ideali del fondatore. 3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e per quanto in esso non previsto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia. 4. La Fondazione ha la propria sede legale a Santa Maria di Campagna, frazione di Cessalto (TV), Via Maggiore 115 (PEC: fondazionecarretta@pec.it – Email: fondazionecarretta@gmail.com) e può dotarsi di un domicilio e sedi secondarie secondo quando di seguito previsto e disciplinato in assenza di modifica del presente statuto. 5. La Fondazione può adottare un logo o marchio che può anche essere registrato secondo la normativa vigente 6. La Fondazione ha durata illimitata. Art. 2) – Scopo e Attività 1. La Fondazione intendendo perseguire in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche di utilità e assistenza, si propone di assistere e sostenere con l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli residenti nei seguenti comuni della Provincia di Treviso e ricompresi nella Diocesi di Vittorio Veneto: Cessalto, Fontanelle, Portobuffole, Mansuè, Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Fossalta Maggiore, Conegliano Veneto, San Pietro di Feletto e San Vendemiano, che dopo la scuola media frequentino con profitto e spiccata attitudine i corsi per conseguire il diploma di perito agrario presso la scuola di viticoltura ed enologia di Conegliano o ITIS presso un istituto superiore della Provincia di Treviso, oppure frequentino il Seminario Vescovile di Vittorio Veneto per avviarsi al sacerdozio. 2. Essa ha inoltre per scopo l’erogazione di sussidi in favore di persone anziane pensionate e/o inabili al lavoro, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Cessalto. 3. Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale vengono perseguite dalla Fondazione anche mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, in particolare scopo della Fondazione è lo svolgimento di una o più delle seguenti attività così come delineato e previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017: · attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; · organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; · alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. 4. Nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2021, n. 107, la Fondazione svolge in via secondaria ogni altra attività strumentale alle attività d’interesse generale di cui all’articolo precedente ed utile al perseguimento del proprio scopo. Nei limiti qui indicati l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione. 5. Essa non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad amministratori e altri componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori e volontari, nemmeno in caso di estinzione dell’ente. Art. 3) – Patrimonio e risorse economiche 1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito: a) dal fondo di dotazione iniziale e dai beni mobili, immobili, crediti, diritti e denaro acquisiti nel corso della vita dell’Ente e sino all’assunzione della qualità di Ente filantropico; b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione o per esplicita volontà di chi li ha donati; c) dai contributi di qualsiasi genere destinati ad incremento del patrimonio; d) dagli avanzi di gestione non utilizzati e destinati ad incremento del patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione. 2. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da: a) rendite e proventi ricavati dal proprio patrimonio; b) avanzi di gestione dei precedenti esercizi non espressamente destinati all’incremento del patrimonio; c) contributi di persone fisiche ed enti, pubblici o privati; d) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio; e) raccolte fondi promosse ed organizzate ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione. 3. La Fondazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del presente Statuto. 4. Tali risorse potranno essere destinate fino a 1/2 all’erogazione di borse di studio. 5. Il limite massimo di spesa verrà rapportato alle risorse finanziarie di volta in volta deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il patrimonio onde la Fondazione trae i mezzi per il raggiungimento dei suoi scopi, è costituito dai terreni e fabbricati destinati dal munifico fondatore con il testamento e codicilli sopraindicati, oltreché dai contributi erogati alla fondazione da parte di Enti e di Privati nonché donazioni e proveniente dallo svolgimento delle attività indicate nei commi del presente punto di cui sopra e raccolta fondi. Art. 4) – Criteri di gestione e di erogazione 1. Le risorse finanziarie da destinarsi all’erogazione di borse di studio e sostentamento di persone anziane pensionate e/o inabili al lavoro per il perseguimento dello scopo della Fondazione come sopra delineato, verranno attinte da rendite del patrimonio in dotazione della Fondazione, altresì dagli altri proventi quali contributi e donazioni, nella misura che verrà di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 2. Ai fini di cui all’art. 38, comma 2 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione: a) nella gestione del proprio patrimonio, nella raccolta di fondi e risorse, nella destinazione e nell’erogazione di denaro, beni o servizi la Fondazione opera nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza, trasparenza nei confronti dei terzi, correttezza, prudente gestione ed economicità; b) la Fondazione non opera distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, di opinioni politiche tra i destinatari e i beneficiari delle proprie erogazioni ed attività; c) Con cadenza annuale, contestualmente all’approvazione del bilancio previsionale, il Consiglio di Amministrazione approva un “Programma annuale” con cui si individuano i criteri di erogazione preferenziali e/o le aree di intervento prioritario della Fondazione per l’anno successivo; d) l’erogazione di denaro, borse di studio, sussidi, beni e servizi a sostegno di progetti, attività, interventi e iniziative di altri enti può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo a fronte della presentazione di una richiesta in forma scritta; a seguito dell’erogazione l’ente beneficiario è tenuto a rendicontare per iscritto l’impiego effettivo del denaro, dei beni e dei servizi di cui è stato destinatario, nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Art. 5) – Consiglio di amministrazione 1. La rappresentanza, la direzione e l'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione i cui componenti, conformemente alla volontà del munifico fondatore, saranno così designati: a) Un componente dall'Amministrazione Comunale di Cessalto; b) Un componente dal Vescovo di Vittorio Veneto; c) Un componente dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso; d) Un componente dal Prefetto della Provincia di Treviso; e) Un componente dall'erede universale; 2. In mancanza di designazione di quest'ultimo componente da parte dell’erede universale, tale nomina verrà fatta dai Suoi eredi ovvero, in mancanza di questi ultimi, dall'Amministrazione del Comune di Salgareda, la quale lo sceglierà preferibilmente tra gli appartenenti alla famiglia del fondatore o tra persone particolarmente qualificate. 3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere sempre riconfermati. 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie e il Segretario. 5. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il Consigliere di maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio, o, a pari anzianità di appartenenza, il più anziano di età. 6. Il Consiglio si riunisce, di regola, due volte all'anno, in GENNAIO ed in LUGLIO e il Consiglio può essere convocato anche ad iniziativa di uno solo dei Consiglieri. 7. Nelle sedute ordinarie il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente e dà relazione sul risultato morale della propria gestione nell'esercizio precedente. In esse e nelle altre sedute delibera su tutti gli affari che vengono sottoposti al suo esame. 8. L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, e consegnato al domicilio dei convocati anche a mezzo email o altro mezzo idoneo allo scopo. 9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione di regola sono svolte in presenza, tuttavia per decisione del Presidente o previa richiesta scritta di almeno due consiglieri, è consentito lo svolgimento mediante il collegamento da remoto di non oltre 2 consiglieri in teleconferenza, videoconferenza o con altri strumenti elettronici o digitali, purché sia possibile verificare l’identità di colui che partecipa e vota e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, fermo restando che l’adunanza si considera validamente tenuta e le delibere validamente adottate, solo se svolta con la presenza fisica di almeno 3 consiglieri riunitisi all’adunanza tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. 10. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza verrà comunicato ai convocati almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. 11. Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà di regola presso la sede legale della Fondazione sita in Santa Maria di Campagna di Cessalto, Via Maggiore n. 115, oppure presso il domicilio del Presidente o, comunque, ove di volta in volta sarà indicato nell'avviso di convocazione, anche al fine di agevolare la presenza di tutti i componenti del Consiglio. 12. Per la validità delle deliberazioni, occorre, oltre all'intervento del Presidente o a chi per esso, l'intervento di almeno altri due componenti del Consiglio di Amministrazione e che esse ottengano la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti la proposta si intende respinta. 13. Le deliberazioni devono essere sempre motivate e devono contenere il riassunto delle discussioni avvenute. I verbali e le delibere adottate sono firmati da tutti gli intervenuti tranne il caso di partecipazione all’adunanza del Consiglio di Amministrazione da remoto in occasione della quale del voto del partecipante con collegamento da remoto viene dato atto nel verbale della seduta sottoscritto dai presenti; se alcuno di questi si allontana e rifiuta di firmare, ne sarà fatta menzione. Art. 6) – Attribuzione del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e lo stesso è munito delle seguenti attribuzioni: a) approvare e modificare il regolamento interno e deliberare su tutti gli atti e contratti interessanti l’istituzione; b) discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e provvedere, a termini di legge, al regolare adempimento della propria gestione; c) vigilare sia singolarmente che collegialmente al normale e migliore andamento dell'Ente; d) definire e curare l’assetto amministrativo, gestionale e contabile della Fondazione; e) assumere tutte le decisioni e impartire le direttive necessarie e opportune per la conservazione, la corretta e fruttuosa amministrazione e l’incremento del patrimonio della Fondazione; f) accettare donazioni, eredità, legati e contributi pubblici o privati determinandone l’eventuale destinazione al patrimonio; g) approvare il “Programma annuale” di cui all’art. 4, comma 2 del presente Statuto e verificare la rispondenza dei risultati dell’attività con i criteri di erogazione preferenziali e/o le aree di intervento prioritario previste nei programmi approvati; h) stabilire i criteri e le modalità di selezione dei soggetti, delle attività, delle iniziative e dei progetti destinatari di contributi in denaro o in natura da parte della Fondazione nonché le modalità e i termini di rendicontazione di quanto viene erogato dalla stessa; i) deliberare l’erogazione di denaro, beni e servizi a norma degli articoli 2 del presente Statuto; j) deliberare lo svolgimento di attività diverse da quella di interesse generale di cui all’art. 2 comma 4 del presente Statuto; k) approvare i bilanci preventivo, consuntivo della Fondazione; l) eleggere e revocare il Presidente, tra i propri componenti; m) deliberare sulla modifica del presente Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione ed estinzione della Fondazione. 2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, può delegare per iscritto al Presidente della Fondazione o ad uno degli altri consiglieri talune delle sue attribuzioni, determinando modalità e precisi limiti di esercizio della delega. Art. 7) – Presidente 1. Il Presidente convoca il Consiglio; ne preside le adunanze; cura la esecuzione delle deliberazioni; dirige la segreteria; provvede al pagamento delle spese deliberatamente impegnate, sulla base delle deliberazioni del Consiglio; provvede alla liquidazione delle spese stesse; rappresenta in giudizio e dinanzi a qualsiasi Autorità e singola persona l'Ente con facoltà di conferire procura alle liti per promuovere giudizi e resistere in giudizio in rappresentanza processuale della Fondazione; stipula a nome della Fondazione gli atti e contratti; prende, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti, benché riservati al consiglio, con l'obbligo di convocarlo al più presto sottoponendo questi atti alla ratifica. 2. Il Consiglio elegge un componente, con la qualifica di segretario, prestandosi egli alla esatta osservanza degli obblighi relativi, sotto la dipendenza del Presidente. Art. 8) – Compensi 1. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire compensi, indennità e gettoni di presenza in favore dei titolari di cariche in seno alla Fondazione nei limiti di quanto previsto dall’art. 8, comma 3) del D.Lgs. n. 117/2017. Art. 9) – Libri della Fondazione 1. Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali. Art. 10) – Condizioni per la richiesta e ammissione di sussidi e borse di studio 1. Condizioni per la richiesta di borse di studio e sussidi sono le seguenti: Per l’erogazione dei sussidi: a) Essere residenti da almeno 3 anni nel Comune di Cessalto; b) Essere in condizioni di bisogno secondo il criterio ISEE ovvero in mancanza secondo criteri analoghi; c) In caso di numeri di richieste di sussidi superiori ai numeri di sussidi erogabili, nella scelta dei beneficiari viene individuato quale criterio di preferenza l’anzianità; 2. Per l’erogazione delle borse di studio: a) Essere residenti da almeno 3 anni in uno dei seguenti Comuni: Cessalto, Fontanelle, Portobuffole, Mansuè, Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Fossalta Maggiore, Conegliano Veneto, San Pietro di Feletto e San Vendemiano; b) Essere in condizioni di bisogno secondo il criterio ISEE ovvero in mancanza secondo criteri analoghi; c) In caso di numero di richieste di borse di studio superiori al numero di borse di studio erogabili, nella scelta dei beneficiari viene individuato a parità di requisiti, il migliore rendimento scolastico facendo la media dei voti conseguiti nell’anno scolastico precedente e a parità di voti devolvendo la borsa di studio al più giovane. Art. 11) – Modifica dello statuto ed estinzione della Fondazione 1. Il presente statuto potrà essere modificato con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed a maggioranza di voti; 2. A sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l’impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo alla estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio di Amministrazione assunta all’unanimità. 3. Il patrimonio, eventualmente residuo, deve essere devoluto ad una istituzione privata di beneficienza ed assistenza che abbia scopi analoghi, per ispirazione educativa e assistenziale, a quelli della Fondazione. Art. 12) – Norme transitorie e finali 1. Nella prima applicazione del presente Statuto modificato e per il primo quinquennio dalla sua approvazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai componenti in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come rimangono operanti le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario. 2. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 11, concernente le modifiche statutarie, decorso un anno dalla prima applicazione del presente statuto, il Consiglio si esprimerà sulla corrispondenza delle norme in esso contenuto, rispetto alle esigenze e finalità dell’Ente apportando le eventuali variazioni.
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